Associazione Calcio a 5 Talmassons
ART. 1
COSTITUZIONE e SCOPI:
nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale nel comune di Talmassons UD, l’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, basta sul volontariato, senza fini di lucro denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO A 5 TALMASSONS in breve ASD C5 TALMASSONS.
La sede potrà essere trasferita all’interno dello stesso comune su delibera del Consiglio direttivo.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, la denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo, per altri aspetti della vita associativa potrà avvalersi di un Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio Direttivo. L’Associazione è un ente di diritto privato, apartitico, apolitico, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, redige ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario; pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa procederà alla propria affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l’Associazione vorrà affiliarsi e si conformerà alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti degli Enti di promozione Sportiva ai quali è affiliata. L’Associazione ha come oggetto sociale in via stabile e principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento al calcio amatoriale. Potrà svolgere anche altre attività a condizione che siano secondarie e strumentali all’attività istituzionale nel rispetto della specifica normativa. La finalità principale è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, nelle discipline del calcio a cinque e nelle specialità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale; l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline, l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni; inoltre l’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere e sviluppare tutte le discipline indoor ed outdoor, l’organizzazione di attività fisico motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psicofisico e degli anziani, promuovere e organizzare attività e manifestazioni di cultura, arte spettacolo, turismo sociale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale, di protezione civile, ludiche per la prima infanzia e non, sagre, feste, tornei senza finalità di lucro; gestire strutture di impianti pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, ambientali e del tempo libero, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro, potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative, in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale, organizzare iniziative, intrattenimento e ricreazione, raccogliere sponsorizzazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti; promuovere dibattiti, conferenze, seminari, relativi al beneficio dell’esercizio fisico e dell’attività motoria nei confronti della salute e del benessere psicofisico della persona; potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi conformemente alla legislazione vigente in materia.
ART. 2
DURATA:
la durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 282/2002
ART. 3
SOCI:
il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e ne accettino lo statuto. Possono associarsi anche i minori di età attraverso l’esercente la potestà genitoriale.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli Organi Direttivo; al diritto di recesso dalla qualifica di Socio. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto in assemblea, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere temporaneo. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Il rapporto Associativo si basa sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso delle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva cui la stessa è affiliata. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari Soci Atleti e Soci Tecnici. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. I Soci Fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.
Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall’Associazione. I Soci Onorari (persone fisiche o enti) sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per meriti sportivi e culturali. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o pre-agonistica, a giudizio del Consiglio Direttivo. I Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Sono Soci Tecnici coloro che per conto dell’Associazione svolgono attività di istruzione nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’associazione stessa, possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti sociali in vigore. Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
ART. 4
AMMISSIONE SOCI:
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura della associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associativa e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del consiglio direttivo che delibererà l’accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Inoltre, dovrà produrre opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica e pagare la quota di ammissione stabilita. All’atto della richiesta, ed in attesa della ratifica del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato, e la relativa iscrizione nel libro soci. I Soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione. Per i Soci Onorari e Fondatori, la qualifica di Socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione e/o espulsione dei Soci.
L’ammissione o la non ammissione alla qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale. Le richieste di ammissione a Socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI:
Il socio ha diritto:
- di partecipare a tutte le attività associative, previo l’adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- di partecipare alle assemblee, con uguale diritto di voto. I minori di età esprimono il loro voto attraverso l’esercente la potestà genitoriale;
- di essere eletto a qualsiasi organo direttivo dell’Associazione solo se maggiorenne;
- di consultare liberamente le delibere e gli eventuali libri sociali. Per i minori di età attraverso chi esercita la potestà genitoriale;
Il socio deve:
- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dagli organi associativi;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione.
La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
La qualifica di socio si perde per:
a)recesso;
b)mancato pagamento della quota associativa;
c) esclusione e/o espulsione;
c) decesso.
ART. 7
ESCLUSIONE E/O ESPULSIONE SOCI:
Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione.
L’esclusione e/o l’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo (dopo aver sentito il Socio interessato) nei confronti del Socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione; che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito. L’esclusione e/o l’espulsione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
ART. 8
QUOTA D’ISCRIZIONE:
i Soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Devono essere versate in unica soluzione. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni Socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all’Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Tali quote d’iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.
ART. 9
COMUNICAZIONI:
le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione e/o espulsione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
ART. 10
PATRIMONIO:
il Patrimonio è indivisibile ed è costituito: dalle Quote di Iscrizione, dai Contributi Associativi, dai Contributi per i servizi istituzionali versati dai Soci, da eventuali entrate di carattere commerciale in base alla vigente normativa, oblazioni, contributi o liberalità di privati o enti pubblici che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione; dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo; da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non Soci; da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra Soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Il Patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 11
ESERCIZIO SOCIALE:
L’anno associativo va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno e coincide con l’anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio Consuntivo e Preventivo da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione.
ART. 12
ORGANI:
sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
ART. 13
ASSEMBLEE:
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea definisce la politica associativa, modifica lo Statuto, elegge tra i soci il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Segretario e il Tesoriere, approva il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione avviene, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, deve effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire per esposizione all’albo, a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma, sito web.
ART. 14
ASSEMBLEA ORDINARIA:
l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. L’Assemblea Ordinaria delibera in particolare: sull’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo, si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica di attività per l’anno sociale; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con le elezioni che si tengono ogni 4 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 10, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee ogni associato avente diritto può esprimere un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta n. 1 associati. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i Soci in possesso di tutti i seguenti requisiti: abbiano compiuto il 18° anno di età; abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell’Assemblea; abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.
ART. 15
ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
l’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione, oppure se viene richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto di voto. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori l’Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.
ART. 16
DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire: per appello nominale; per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente, che verrà assistito dal Segretario da lui nominato.
Tanto l’Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO:
è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 persone scelte fra gli associati, restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da: il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere, i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo fissa la data dell’Assemblea Ordinaria che si terrà, entro il 30 aprile dell’anno successivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell’Associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente ed è fatto loro espresso divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, provvede alle trattative necessarie per l’acquisto di mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predispone e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità autorizzando il tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamenti Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, lettera postale, telegramma, fax, sms, sito web almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, a parità di voti prevale la decisione del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; compilare i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione, in particolare le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari, commerciali, da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, in questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro dieci giorni curando l’ordinaria amministrazione. Tutte le cariche e/o gli incarichi sono a titolo onorifico e/o gratuito: gli incarichi hanno diritto soltanto al rimborso delle spese.
ART. 18
SOSTITUZIONE:
nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 19
PRESIDENTE:
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede la convocazione, presenta il programma e i bilanci in Assemblea, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ ultimo alla prima riunione utile. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vicepresidente. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente provvedere entro un mese a convocare una nuova Assemblea elettiva dei soci.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.
ART. 20
SCIOGLIMENTO:
lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 c. 18 (h L. 289/2002).
ART. 21
LIBRI SOCIALI – PUBBLICITÀ:
oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico/patrimoniali annuali.
ART. 22
NORME DI RINVIO:
per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. In particolare, sussiste l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell’Ente di promozione sportiva o cui l’associazione si affilia.
Talmassons, 26 marzo 2024